Caltanissetta: le modifiche al TULPS, come funzionano

Le modifiche degli artt. 68 e 69 del  T.U.L.P.S.,  introdotte dall’art. 7 della L. 112/2013, hanno previsto la possibilità, per gli spettacoli e i trattenimenti pubblici – fino ad un massimo di 200 partecipanti – che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, di sostituire la licenza di polizia con una S.C.I.A. presentata al Comune.

In Sicilia, in mancanza di norme di attuazione dello Statuto Speciale, la titolarità dell’esercizio delle funzioni amministrative previste dal T.U.L.P.S. fa tuttora capo al Questore e non ai Comuni.
Si è riscontrato che vari locali della Provincia, sia al chiuso che all’aperto, vengono adibiti a locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, trattenimenti danzanti ecc.), o piccoli trattenimenti, quali piano bar, senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli enti competenti e la disciplina dell’esercizio di tale attività è necessaria al fine di garantire in ogni caso il rispetto dell’ordine,  della sicurezza e della quiete pubblica.
Pertanto, si segnala  la  corretta procedura per espletare le suddette attività:
PUBBLICI ESERCIZI CON PICCOLI TRATTENIMENTI –  INTRATTENIMENTO MUSICALE – PIANO BAR – DIFFUSIONE SONORA – KARAOKE 
Non è più necessario ottenere licenza  di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi. 
Si tratta di spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l’apprestamento di elementi necessari che ne configurano la trasformazione in un locale di pubblico spettacolo. Per piccolo trattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l’esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre:
– nel locale o all’esterno non devono riscontrarsi spazi espressamente allestiti ad attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.); 
– l’attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
– che l’ingresso del pubblico sia  libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
– che non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze  mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l’avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
Lo svolgimento di piccoli trattenimenti presso i pubblici esercizi è, quindi,  liberalizzato fermo restando la necessità di presentare la  S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) presso il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune del luogo in cui verrà svolta l’attività ed esercitata con osservanza delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, di destinazione d’uso dei locali, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi. 
INQUINAMENTO ACUSTICO E ORARI 
La normativa vigente prevede che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici ed il controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal comune territorialmente competente.
L’Autorità Giudiziaria e il Comune si avvalgono dell’ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), al fine di accertare l’eventuale superamento dei livelli di accettabilità delle immissioni sonore e quindi la violazione delle relative norme solo quando verrà verificato l’adempimento da parte dell’esercente delle norme in  materia di inquinamento acustico ovvero il rispetto dei limiti di immissione di rumore in ambiente esterno. 
L’ARPA verificherà, all’occorrenza, le relazioni fonometriche nelle quali venga certificato il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215, concernente i limiti di emissione acustica all’interno dei luoghi di intrattenimento danzante e di diffusione musicale, e del D.P.C.M. 14/11/1997 relativo ai limiti di immissione  di rumore in ambiente esterno. Entrambi le relazioni e relative misurazioni fonometriche devono essere eseguite da un tecnico competente in acustica iscritto ai sensi del D.P.C.M. 31/3/1998 al relativo albo regionale dell’Assessorato al Territorio e Ambiente.
A tal proposito il Comune di Caltanissetta con ordinanza n.18 del 28 giugno 2012 ha emesso il “Regolamento diffusione sonora nei pubblici esercizi” dove ha disciplinato le diffusioni sonore nei pubblici esercizi, tenuto conto anche del contenimento dell’inquinamento acustico ai fini della salute pubblica e dell’ambiente.
In particolare ha stabilito che nei pubblici esercizi, circoli privati, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, sia all’interno che all’esterno, chiusi o all’aperto, le diffusioni sonore possono essere effettuate nel rispetto dei seguenti orari e non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995:
– 1 GIUGNO FINO 30 OTTOBRE: 
da lunedì a mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 24,00; 
da giovedì a domenica e giornate prefestive e festive dalle ore 10,00 alle ore 01,00;
 – 1 NOVEMBRE FINO A 31 MAGGIO:  
da lunedì a mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 23,00; 
da giovedì a domenica e giornate prefestive e festive dalle ore 10,00 alle ore 24,00.
Deroghe al suddetto limite di orario possono essere stabilite con ordinanza sindacale in occasione di particolari festività, quali 15 agosto, 29 settembre, carnevale, natale e altri festeggiamenti.
La stessa Ordinanza stabilisce la documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione, corredata da una valutazione di impatto acustico (VIAC) anche in forma semplificata, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, atta a dimostrare l’utilizzo di impianti inidonei a superare i limiti di rumore fissate dalle norme vigenti,  differenziando i limiti di emissione per i  pubblici esercizi con presenze di residenze nello stesso edificio e i  pubblici esercizi con allietamento esterno.
Infine, viene indicata la sanzione prevista, salvo che il fatto non costituisca reato (in caso di accertata violazione o reiterato disturbo alla quiete pubblica  potrà trovare applicazione l’art. 659 del codice penale “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” (contravvenzione, procedibile d’ufficio, previsto il sequestro delle apparecchiature),  in caso di trasgressione alle prescrizioni dell’ordinanza sindacale ed ai  limiti di orario (sanzione amministrativa del  pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 10.329,00, art. 9 legge 447/1995); se le emissioni sonori superano i limiti di rumorosità, di cui al DPCM 14/11/1997 e del 16/4/1999, è prevista la sanzione amministrativa del  pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.164,00. 
LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO O  TATTENIMENTI DANZANTI 
L’art. 68 del TULPS stabilisce che senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o altri trattenimenti. L’istanza del rilascio di licenza di polizia prodotta dai titolari dei locali residenti nella provincia, dovrà essere trasmessa a questo Ufficio e ai Commissariati di P.S. di Gela (anche per i comuni di Mazzarino, Butera e Riesi) e Niscemi (solo per Niscemi) per l’istruttoria di competenza.
A breve nelle pagine Web della Questura di Caltanissetta, raggiungibili attraverso il sito www.poliziadistato.it saranno scaricabili i fac-simile dell’istanza con l’elenco della documentazione da allegare.
Relativamente ai locali con capienza sino a 200 persone, la sola verifica ad opera realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad un albo professionale, mentre resta demandata alla competenza della Commissione di Vigilanza l’espressione del parere sul progetto di detti locali”. Pertanto, la Commissione di Vigilanza  esaminerà i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche se con capienza pari o inferiore alle duecento persone.
Pertanto, non appena gli Uffici di Polizia riceveranno la domanda, inviteranno l’interessato a presentare contestualmente istanza alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo il parere di agibilità sui progetti relativi ai locali ed impianti di capienza pari o inferiori a 200 persone; sarà compito della Commissione di procedere all’esame dei progetti relativi ai locali di pubblico spettacolo, avendo cura di trasmettere ai nostri Uffici di Polizia i conseguenti atti per il prosieguo del procedimento tendente al rilascio del titolo di polizia. 
L’ordinanza sindacale di Caltanissetta  ne indica anche l’orario di esercizio:
      da lunedì a giovedì fino alle ore 1,00; 
      da venerdì a domenica e giornate prefestive e festive  fino alle ore 3,00.
I Sindaci dei comuni della provincia sono stati invitati, qualora non abbiano già provveduto, ad adottare nel comune di competenza il Regolamento di diffusione sonora nei pubblici esercizi e i titolari dei locali, che vorranno effettuare piccoli trattenimenti, di presentare la SCIA alle SUAP, con la documentazione prevista, e restituire le licenze già rilasciata dalle Autorità di P.S. agli  Uffici di Polizia.

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