Palermo: Tar accoglie anche il secondo ricorso contro l’attività venatoria

Il Tar di Palermo ha accolto anche il secondo ricorso presentato da Legambiente, Lipu e WWF e annullato il decreto a firma dell’assessore Edy Bandiera condannando la regione al pagamento di 2.000 euro di spese processuali.

La caccia al coniglio selvatico è stata sospesa in tutta la Sicilia. A deciderlo è stato il Tar di Palermo che ha stabilito che il decreto truffa del 28 settembre dell’assessore regionale all’agricoltura era illegittimo perché posto in violazione dell’ordine del giudice.

Un mese fa l’assessore regionale Bandiera aveva emanato il decreto per adeguare il calendario venatorio all’ordinanza del 26 settembre del TAR Che aveva sospeso per tutta la stagione la caccia al coniglio, nonché l’uso del furetto, la caccia alla volpe a settembre, la caccia alle specie migratorie Pavoncella e Moriglione, l’abbattimento di fagiani e starna e la caccia a gennaio alla beccaccia.

Questo decreto recepiva tutte le censure del tribunale tranne quella sullo stop alla caccia al coniglio. “Con una solerzia degna di ben altre cause – scrivono le associazioni ambientaliste  – l’assessore riapriva la caccia al piccolo mammifero in tutte le province siciliane, in deflagrante e palese contrasto col dovere di rispettare la decisione del giudice amministrativo”.

Si è trattato di un decreto-truffa, di una gravissima violazione dell’ordinanza del TAR, di una scandalosa assenza di rispetto istituzionale nei confronti della Magistratura – commentano Legambiente, LIPU e WWF -: ormai non è più una questione “venatoria”, ma di rispetto della legalità! Questo decreto, con un’azzardata e testarda strumentalizzazione dei poteri amministrativi, per un mese ha reso legale un atto di puro bracconaggio: l’abbattimento fino a 15 esemplari di Coniglio per ogni cacciatore siciliano, ovvero 382.935 animali. Evidentemente per l’Assessore Bandiera è prioritario tutelare le associazioni venatorie estremiste e tutti i loro desideri, anche quelli illegali e contrari alle decisioni degli organi giudiziari. Da Assessore ed amministratore pubblico – proseguono le tre organizzazioni ambientaliste – avrebbe dovuto mantenere un atteggiamento super partes, equilibrato, rispettoso almeno delle decisioni dei giudici ed avrebbe dovuto garantire il primario interesse pubblico della tutela della fauna invece di ricercare il consenso della lobby dei cacciatori”.

Nella nuova ordinanza il Tar ha stigmatizzato “la condotta dell’assessorato regionale dell’agricoltura successiva alle vicende processuali”, laddove “nell’asserito intento di dare immediata esecuzione al giudicato cautelare, avrebbe…illegittimamente autorizzato il prelievo venatorio del coniglio selvatico, in modo assolutamente identico al caldenario impugnato” nonostante “l’acclarata mancanza di certezza scientifica e l’applicazioen del principio di precauzione disposta da questo TAR, principio al quale l’attività dela PA regionae dovrebbe spontaneamente aderire ed essere improntata”.

Il Tar ha riconosciuto la volontà dell’assessore di aver adottato scientemente il decreto per “conseguire il risultato vietato” dal giudice con l’ordinanza di settembre, condannando la regione al pagamento di 2.000 euro di spese processuali e rigettando tutte le contestazioni delle associazioni venatorie.

Legambiente, LIPU e WWF hanno già dato mandato ai propri legali – Nicola Giudice ed Antonella Bonanno del foro di Palermo – per intraprendere ulteriori iniziative in materia di responsabilità personale per danno ambientale e per responsabilità erariale derivante dall’emanazione di provvedimenti che, in difformità delle leggi e dei giudicati Amministrativi, costituiscono causa di irreversibili danni al patrimonio faunistico ed all’ecosistema. Nel contempo, le associazioni lamentano che, ancora una volta, in Sicilia l’unico modo per ottenere il rispetto delle leggi e delle indicazioni scientifiche in materia di caccia sia quello di ricorrere alla carta da bollo ed all’autorità giudiziaria, di fronte ad un’Amministrazione regionale totalmente refrattaria a questi basilari principi e ad una grossa fetta di associazioni venatorie che fanno finta di non vedere questo problema di fondo preferendo aizzare i cacciatori contro le associazioni ambientaliste, colpevoli di tutti i guai sempre e comunque.

Di seguito l’ordinanza del TAR

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2020, proposto da Legambiente Sicilia APS, Associazione Italiana Per Il World Wide Fund For Nature (W.W.F. Italia) O.N.L.U.S., Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) ODV, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico: Palermo, via Villareale n. 6;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Liberi Cacciatori Siciliani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Di Giunta, Clelia Lucrezia Ludovica Principato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Nazionale Cacciatori, Italcaccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Di Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Associazioni Venatorie Siciliane – Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Sicilia, Anuu – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’Ambiente Naturale, Comitato Regionale Anuu – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’Ambiente Naturale, Arci Caccia Nazionale, Comitato Federativo Siciliano, U.N. Enalcaccia pro tempore, Delegazione Regionale per la Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’esecuzione di misure cautelari ex art. 59 C.p.a.

– dell’ordinanza cautelare del 26/09/2020 n. 944;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2020 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

– con ordinanza cautelare del 26/09/2020 n. 944 è stata accolta in parte la domanda cautelare delle associazioni ricorrenti e, conseguentemente, è stata sospesa l’esecuzione del D.A. n. 80/Gab dei 6/7 agosto 2020 e relativo All. “A”, dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, avente ad oggetto “Calendario Venatorio 2021-2021”;

– con la detta ordinanza, è stata ritenuta fondata, seppure all’esame proprio della fase cautelare, “la doglianza con cui parte ricorrente deduce l’illegittimità del decreto impugnato nei punti sub a-b-c-e) laddove si discosta immotivatamente dal parere ISPRA” nonché “la doglianza con cui parte ricorrente deduce l’illegittimità del decreto impugnato nel punto sub d) che autorizza il prelievo venatorio delle specie Pavoncella e Moriglione”;

– l’ordinanza cautelare n. 944/2020 è tuttora efficace, non essendo sopravvenuta alcuna diversa pronuncia;

Rilevato che:

– con istanza di esecuzione di misure cautelari ex art. 59 C.p.a. depositata il 30 settembre 2020, le predette associazioni hanno agito per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 944/2020 di questo Tribunale chiedendo che siano disposte le opportune misure attuative per assicurarne l’effettiva esecuzione, indicando le modalità ovvero nominando eventualmente a tal fine un Commissario ad acta, con ogni consequenziale statuizione sulla condanna alle spese ed ai compensi, che tenga conto del comportamento elusivo della P.A. regionale resistente;

– le associazioni istanti hanno dato conto della condotta dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, successiva alle vicende processuali esposte in premessa, evidenziando che, con D.A. 102/GAB del 28 settembre 2020, detto Assessorato, nell’asserito intento di dare immediata esecuzione al giudicato cautelare, avrebbe, da un lato, ottemperato al provvedimento cautelare (limitatamente ai punti sub b-c-d-e), e, dall’altro lato, illegittimamente autorizzato il prelievo venatorio del coniglio selvatico (punto sub a) con decorrenza dal 1 ottobre 2020, regolamentando il prelievo stesso in modo assolutamente identico al calendario impugnato;

– con tale D.A., ad avviso della parte istante, sarebbe stata elusa l’ordinanza cautelare n. 944/2020, essendo tale atto preordinato solo al mantenimento “ad oltranza” dell’illegittimo prelievo venatorio del Coniglio Selvatico in Sicilia (sia pure con divieto di uso del furetto), nonostante l’acclarata mancanza di certezza scientifica e l’applicazione del principio di precauzione disposta da questo TAR, principio al quale l’attività della P.A. regionale dovrebbe spontaneamente aderire ed essere improntata;

– il resistente Assessorato, l’UN.A.VE.S. e Federcaccia Sicilia hanno contestato la tesi della “mera riproduzione” dei vizi del primo calendario evidenziando gli studi e le verifiche condotte dall’Amministrazione tali, a loro avviso, da integrare una istruttoria “ampiamente congrua” circa la sostenibilità del prelievo di tale specie;

Considerato che il D.A. 102/GAB del 28 settembre 2020 è motivato richiamando:

  1. i) i risultati del monitoraggio demografico straordinario realizzato nel 2019 dall’Università degli Studi di Palermo;
  2. ii) l’impossibilità di effettuare, causa COVID- 19, i censimenti del coniglio nella corrente stagione, come ribadito da ISPRA con le indicazioni del 17 marzo 2020;

iii) l’impossibilità, causa l’emergenza Covid-19, di poter ritirare ed esaminare i Tesserini Venatori 2019/2020 nei tempi previsti, ai fini della rilevazione statistica dei dati riferibili ai capi abbattuti

Ritenuto che:

– la richiamata nota Ispra è del 17 marzo 2020 è anteriore al parere Ispra sul C.V. reso nel successivo mese di giugno il quale ha previsto specificatamente la necessità dei censimenti per il coniglio selvatico nella regione Siciliana proprio ai fini del prelievo sostenibile;

– come condivisibilmente dedotto dalle ricorrenti, il monitoraggio del coniglio a cui si riferisce l’amministrazione è stato realizzato nei mesi di luglio e agosto del 2019 e pertanto, per essere significativi i dati, il monitoraggio di quest’anno si sarebbe dovuto ripetere negli stessi mesi (luglio e agosto), durante i quali non vi sono state particolari restrizioni per COVID-19 che avrebbero potuto impedire l’aggiornamento del monitoraggio;

Ritenuto pertanto che le sopra riportate considerazioni, contenute nel D.A. 102/GAB del 28 settembre 2020, non possono essere considerate una motivazione valida per consentire il “prelievo sostenibile” del Coniglio selvatico ponendosi in contrasto con le chiare statuizioni di questo TAR e con il principio di precauzione, per i quali il prelievo venatorio del Coniglio va sospeso sull’intero territorio regionale;

– si è così realizzata una fattispecie paradigmatica di elusione del giudicato cautelare che si ha quando il comando del giudice non è violato direttamente ma mediante l’adozione di atti che consentono all’amministrazione di conseguire il risultato vietato, come accaduto nel caso di specie;

– ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), Cod. proc. amm., in caso di accoglimento del ricorso, il giudice può pronunciare l’inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, tra questi compresi i provvedimenti cautelari (cfr., tra le altre, Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2018, n. 509 e id., VI, 9 giugno 2017, n. 2405), anche in forza della previsione dell’art. 59, ultimo periodo, Cod. proc. amm. (per la quale, in caso di istanza di esecuzione di misure cautelari, sono esercitabili dal giudice i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del libro IV);

– in applicazione delle richiamate disposizioni del Codice del processo amministrativo, il D.A. 102/GAB del 28 settembre 2020 deve essere dichiarato inefficace nella parte in cui autorizza il prelievo venatorio del coniglio selvatico;

Rilevato, infine, che:

– sebbene le norme processuali da ultimo richiamate consentano, in sede di esecuzione di provvedimenti cautelari, la determinazione da parte del giudice delle “modalità esecutive” e sebbene queste siano state chieste da parte ricorrente, anche mediante l’adozione di decisione di merito ex art. 114, comma 4, lett. a) cod. proc. amm. ed eventuale nomina di commissario ad acta, non vi è luogo a provvedere al riguardo;

In conclusione:

– l’istanza proposta va accolta e, per l’effetto, va dichiarata l’inefficacia del D.A. sopra citato e va confermata la sospensione di cui all’ordinanza di questa Sezione n. 944/2020;

– visto l’art. 59 C.p.a. ed in ossequio al criterio della soccombenza, vanno poste a carico dell’Assessorato resistente le spese del presente incidente di esecuzione liquidate come da dispositivo;

– sussistono invece giusti motivi di compensazione delle spese processuali tra le associazioni ricorrenti e le associazioni intervenienti ad opponendum.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), dichiara nei sensi di cui in motivazione l’inefficacia del D.A. 102/GAB del 28 settembre 2020 e conferma la sospensione di cui all’ordinanza n. 944/2020.

Condanna l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al pagamento delle spese del presente incidente di esecuzione che liquida, in favore di parte ricorrente, nell’importo complessivo di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge; compensa le spese processuali tra le ricorrenti e le altre parti costituite.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore

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