Sant’Agata di Militello (Me): vicenda personale dell’assessore Scurria rischia di danneggiare la giunta Mancuso

Una vicenda giuridica in materia civile che coinvolge personalmente l’assessore di Sant’Agata di Militello (Messina), Antonio Scurria, rischia di danneggiare l’attuale giunta guidata dal sindaco Bruno Mancuso. A segnarla alla nostra redazione è Teresa Frusteri che ci ha inviato un articolo che vi riproponiamo.

“Quel che vi raccontiamo sembra roba che , alla fine, rischia  di danneggiare l’immagine dell’amministrazione comunale di Sant’Agata Militello. Ma va resa nota. Vicenda personale, e che non attiene all’attività politica, e che vede sul proscenio l’assessore Antonio Scurria . Ci sono una sentenza della Cassazione e un ordine di demolizione di un fabbricato ma anche un ricorso degli interessati. E rispunta la figura dell’ingegnere Giuseppe Contiguglia, sotto processo nell’ambito del processo “Camelot”.

Antonio Scurria, l’autentico “deus ex machina” della giunta, colui al quale il primo cittadino delega tutte le complessità e le questioni da risolvere, oltre alle competenze di assessore, è il protagonista della vicenda.

“La Corte di Cassazione – come si legge negli atti –  sul ricorso numero 22425/2014 proposto da Scurria Antonio, insieme a due suoi familiari, avverso la sentenza n. 298/14 della Corte d’Appello di Messina, depositata il 29/04/2014, con ordinanza n. 2804/08 del 7 novembre 2018, ha scritto la parola fine su una causa civile tra vicini, decretando che l’immobile di cui Scurria risulta comproprietario, deve essere arretrato rispetto all’immobile antistante”.

In particolare il Tribunale di Patti, con sentenza del 17 novembre 2006, aveva dichiarato l’esistenza del diritto di servitù di veduta relativo a due finestre meglio indicate nelle planimetrie redatte dal CTU e condannava i convenuti a regolarizzare la distanza del proprio immobile dalle finestre dell’immobile del vicino, arretrando la parete per la parte in cui era frontale alle finestre di metri 10. Con sentenza n. 298/2014, depositata il 29 aprile 2014, la Corte d’Appello di Messina condannava la controparte dell’attuale assessore, e allora presidente del consiglio comunale, Antonio Scurria ad arretrare la parete finestrata del proprio fabbricato fino a 5 metri dal confine con il fondo appartenente allo Scurria o, in alternativa, a renderla cieca, mantenendola sul confine; condannava Antonio Scurria ed i suoi familiari, comproprietari dell’immobile, ad arretrare il proprio fabbricato fino a 5 metri dal confine con il fabbricato appartenente alla controparte, confermando nel resto la sentenza impugnata.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 7 novembre 2018, sopra specificata, ha rigettato il ricorso in via principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, con ciò scrivendo la parola fine sulla lunga battaglia giudiziaria tra le parti. In ragione dell’esito del contenzioso, la proprietaria dell’immobile antistante il fabbricato di Scurria, sito in via Roma a Sant’Agata Militello, con Pec del 15 novembre 2018, ha trasmesso l’ordinanza di Cassazione al Comune e chiesto al sindaco Mancuso la revoca della concessione edilizia in sanatoria del 16 aprile 1998 e di dare esecuzione all’ordine di arretramento dell’immobile di Scurria, come disposto dall’Autorità Giudiziaria con sentenza n. 298/14, coperta da giudicato.

Il Comune di Sant’Agata Militello, con provvedimento del responsabile dell’Area Edilizia, del 28 gennaio 2019, ha ritenuto di rigettare l’istanza del privato, con la motivazione che non sussistevano i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela. Tale provvedimento è stato impugnato con giudizio iscritto al n. 454 del 2019 del TAR di Catania, che con ordinanza del 17 luglio 2019, ha rigettato la domanda di sospensiva e compensato le spese, senza entrare nel merito della fondatezza del ricorso ma solo per la mancanza di un pregiudizio grave ed irreparabile della ricorrente, rinviando ogni decisione definitiva in sede di merito. Ma nelle more della definizione del giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale etneo e del procedimento civile per l’esecuzione forzata della sentenza presso il Tribunale di Patti, che ha rigettato la richiesta di sospensione dell’esecuzione, è stata presentata dai familiari dell’assessore Scurria, al Comune di Sant’Agata Militello, una richiesta di nulla osta all’esecuzione di opere che consentirebbe di evitare di eseguire la sentenza secondo quanto disposto dal giudicato tra le parti.

A tal proposito va riferito che, da qualche mese, a pieno organico, è rientrato in servizio al Comune di Sant’Agata Militello l’ingegnere Giuseppe Contiguglia, che risultava responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Fratello. Al professionista è stato affidato l’incarico di dirigente dell’Area edilizia, competente ad occuparsi del procedimento che riguarda l’immobile di cui è comproprietario l’assessore Scurria. Desta ulteriore interesse il fatto che l’ingegnere Contiguglia è rientrato al Comune di Sant’Agata Militello dopo una lunga sospensione disposta dall’Amministrazione guidata, nella scorsa legislatura, dall’allora sindaco e oggi consigliere di minoranza Carmelo Sottile, risalente alla delibera di Giunta n. 119 del 5 settembre 2014.

Adesso, per volere della giunta-Mancuso, giusta delibera n. 32 dell’1 marzo 2019, approvata con la presenza di tre componenti, tra cui lo stesso Scurria e con l’assenza del sindaco Mancuso e dell’assessore Ilaria Pulejo, quindi con le altre firme degli assessori Calogero Pedalà e Achille Befumo, ecco il reintegro. La sospensione dell’ingegnere Contiguglia era stata disposta in ragione delle accuse a carico dello stesso, per reati di associazione a delinquere, falso e turbativa d’asta, emersi nell’operazione “Camelot” (scattata il 15 febbraio 2014), per i quali Contiguglia risulta rinviato a giudizio presso il Tribunale di Patti, nel procedimento iscritto al n. 1178/15 R.G. Collegio penale, e la cui prossima udienza è fissata per il 18 novembre 2020 (il processo in questi mesi è stato sospeso a seguito dell’emergenza sanitaria e non essendoci imputati in carcere o agli arresti domiciliari).

La delibera della giunta-Mancuso con cui il Contiguglia è stato reintegrato è stata motivata con la circostanza che risultavano decorsi 5 anni dalla sospensione obbligatoria disposta con delibera n. 30 del 17 febbraio 2014 (due giorni dopo il blitz della Squadra Mobile di Messina), adottata dall’Amministrazione-Sottile in conseguenza della misura cautelare che aveva colpito il dipendente ma nessun riferimento fa la delibera dell’Amministrazione-Mancuso alla circostanza che, con la sentenza numero 14.354 del 2019 della Cassazione, è passata in giudicato una sentenza di condanna relativa all’operazione “Camelot”, che ha definito un giudizio abbreviato chiesto da un imputato, per capi di accusa che riguardano anche l’ingegnere Contiguglia quale concorrente nel reato.

Seppure è vero che per tali capi il Contiguglia sarà giudicato dal Tribunale di Patti e per lui vige ancora il principio di innocenza, però il giudicato calato sul fatto storico accertato nei confronti del co-imputato del Contiguglia, per il reato di falso aggravato, avrebbe potuto essere valutato dall’Amministrazione-Mancuso ai fini disciplinari per impedire la reintegra del dipendente. Infine, tornando alla vicenda personale dell’assessore Scurria, va evidenziato che lo stesso, oggi, non è affatto incompatibile. Con altra legge lo poteva essere nel 2014 quando era presidente del consiglio ma la maggioranza-opposizione del tempo, all’epoca contraria all’amministrazione-Sottile e vicina all’attuale sindaco Mancuso, non fece nulla in tal senso”.

Teresa Frusteri

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