Catania: il Tar dispone la mobilità senza limitazione per un docente messinese

il docente è difeso dall'avvocato Fabio del foro di Patti

Il tribunale amministrativo regionale di Catania ha accolto il ricorso di un docente messinese concorrente alle operazioni di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2020-2021. Ad annunciarlo è il legale del docente, Massimiliano Fabio del foro di Patti.

Il Tar ha disposto dunque il diritto di precedenza per l’assistenza ai genitori con handicap grave anche per i docenti che concorrono alle operazioni di trasferimento tra province diverse, senza alcuna distinzione tra fasi mobilità.

Un provvedimento innovativo che ordina al ministero dell’istruzione di consentire al ricorrente di concorrere, alle procedure di trasferimento tra province diverse con diritto di precedenza per l’assistenza al genitore disabile grave, senza la limitazione derivante dall’attuazione sequenziale delle tre fasi di mobilità previste dal ministero dell’Istruzione.

“Il giudice del lavoro del tribunale di Catania, Mario Fiorentino – ci racconta l’avvocato Fabio – ha ritenuto l’articolo 13, p. IV, del contratto di mobilità in contrasto con la norma costituente lex specialis a tutela del disabile e non derogabile dalla normativa pattizia sulla mobilità del personale docente che, invece, ne dispone la tutela in base al tipo di parentela con i docenti, prevedendola per i genitori dei figli disabili ed escludendola nella III fase interprovinciale per i figli referenti unici all’assistenza del genitore disabile in situazione di gravità”.

Secondo il giudice monocratico, infatti, “le disposizioni pattizie precludono a monte la possibilità che il dipendente referente unico di genitori in stato di grave disabilità possa fruire del diritto riconosciuto dall’art. 33 ai fini della mobilità interprovinciale, restringendo arbitrariamente il novero dei soggetti che hanno diritto ai benefici previsti, per di più con riguardo ai casi – quali quelli rientranti nella mobilità interprovinciale – in cui l’esigenza di riavvicinamento è quanto mai irrobustita nell’ottica della cura dei bisogni del disabile”.

Per il docente protagonista della vicenda giudiziaria si apre uno scenario più sereno. La domanda di trasferimento dovrà essere processata dall’algoritmo ministeriale con precedenza di legge e senza alcuna limitazione derivante dall’applicazione sequenziale delle tre fasi di mobilità”.

Inoltre il giudice ha riconosciuto le ragioni d’urgenza, in quanto “il bene della vita sotteso alla domanda azionata potrebbe risultare irrimediabilmente inciso nelle more del giudizio di merito, perché in tal caso la pronuncia – conclude Fabio – interverrebbe sicuramente dopo l’esito delle procedure di mobilità e a distanza di tempo dalla loro conclusione”.

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