Palermo: il Tar obbliga l’università a immatricolare studentessa senza test d’accesso

Era già laureata in Informazione scientifica sul farmaco presso l’Università degli Studi di Palermo, aveva inoltre conseguito la laurea specialistica in Farmacia a Camerino e, sempre a Palermo, il master in Posturologia e biomeccanica. Nonostante questo, l’ateneo palermitano aveva rigettato la sua richiesta di immatricolazione a Fisioterapia senza previo superamento del test d’accesso. Ora, una sentenza del Tar obbliga l’università del capoluogo siciliano a iscrivere direttamente la studentessa ad anni successivi al primo (l’anno verrà stabilito in fase di immatricolazione sulla base dei crediti convalidabili, ndr).

“Abbiamo combattuto e vinto una lunga battaglia – dichiarano Francesco Leone, Simona Fell e Chiara Campanelli che hanno assistito la studentessa – ma siamo lieti che le nostre ragioni abbiano convinto i giudici del Tar Sicilia e abbiano consentito alla nostra ricorrente di proseguire il suo iter formativo. Questa vittoria, ultima solo in ordine di tempo, abbatte anche il muro di ostracismo alzato in questi anni dall’ateneo palermitano ed è l’ennesima conferma che è possibile accedere a corsi di laurea a numero chiuso senza passare dai test d’ingresso, se si proviene da corsi di laure affini”.

Il test di ingresso ha infatti l’obiettivo di valutare la predisposizione dello studente allo studio delle materie del corso di laurea, predisposizione che nel caso di studenti già iscritti o addirittura laureati in altri corsi di laurea affini è più che dimostrata dalle materie conseguite.

L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2015 ha sottolineato che “se la prova stessa è volta ad accertare la predisposizione per le discipline oggetto dei corsi, è vieppiù chiaro che tale accertamento ha senso solo in relazione ai soggetti che si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario, mentre per quelli già inseriti nel sistema (e cioè già iscritti ad università italiane o straniere) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l’esistenza di una “predisposizione” di tal fatta, quanto piuttosto, semmai, di valutarne l’impegno complessivo di apprendimento dimostrato dallo studente con l’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute”.

Per tale ragione i giudici del Tar hanno accolto il ricorso proposto dallo studio legale Leone-Fell, rigettando le obiezioni dell’Università di Palermo che aveva negato l’immatricolazione.

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