Scicli (Rg): enti locali, illegittimo l’uso delle anticipazioni di liquidità

Le anticipazioni di liquidità sono utilizzabili dagli enti locali in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio, in quanto sono prestiti di carattere eccezionale finalizzati unicamente a rafforzare la cassa quando l’ente non riesce a pagare le passività accumulate negli esercizi precedenti.

lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 4 del 2020 (relatore Aldo Carosi) nel dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 25 del decreto legge n. 78 del 2015 e 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017, per contrasto con gli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione. La Corte ha così ribadito il divieto di utilizzare le anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione e per assicurare nuove forme di copertura giuridica della spesa.

La sentenza spiega che l’inidoneità delle anticipazioni a rimuovere situazioni di deficit strutturale deriva non solo dal contrasto con l’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, ma anche da dati elementari dell’esperienza, secondo cui solo un investimento efficace può assicurare, attraverso positivi effetti sul patrimonio della comunità di riferimento, la compensazione con i debiti che si contraggono attraverso l’assunzione del prestito.

La questione era stata rimessa in via incidentale dalle Sezioni riunite in speciale composizione della corte dei conti in ordine a un ricorso del comune di Napoli contro una delibera della sezione regionale di controllo della Campania che aveva accertato il difetto di copertura di alcune partite di spesa, assumendo misure interdittive.

Il giudice rimettente, dopo aver sospeso gli effetti della pronuncia di controllo, aveva tuttavia sollevato le questioni di costituzionalità – accolte dalla Consulta – relativamente alle norme che consentivano l’utilizzazione costituzionalmente vietata delle anticipazioni di liquidità.

La Corte ha anche riaffermato la distinzione tra le funzioni esercitate dalla Sezione delle autonomie e dalle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti: alla prima spetta la funzione di uniformare l’attività consultiva quando nelle sezioni regionali di controllo si crea un contrasto sulle modalità applicative delle tecniche contabili; alle seconde il sindacato giurisdizionale sui controlli di legittimità-regolarità che le sezioni regionali della corte dei conti esercitano sugli enti territoriali. Ciò con giurisdizione di merito in unico grado e in via esclusiva come previsto nel nuovo codice di giustizia contabile.

Sono stati poi chiariti gli effetti della sentenza sulla gestione contabile degli enti locali che abbiano applicato le norme illegittime ai propri disavanzi: ognuno rideterminerà correttamente i propri disavanzi e provvederà agli accantonamenti secondo le disposizioni vigenti al tempo di ciascuno dei pregressi esercizi.

Infine, è stato rivolto un monito al legislatore statale sulla necessità di attuare concretamente il dettato costituzionale dell’articolo 119 della Costituzione in termini di trasferimento delle risorse in favore delle comunità territoriali con minori capacità fiscali per abitante, al fine di consentire l’effettiva erogazione dei servizi e delle prestazioni costituzionalmente necessarie.

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