Messina: commissione tributaria, l'ato non può decidere le tariffe
La commissione tributaria di Messina, contrariamente a quanto affermato dal Tar di Catania, che il commissario delegato dell’Ato non può avere la potestà di “derogare alla competenza dei consigli comunali in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi e di disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. Questo va contro la sentenza del Tar di Catania che aveva dato ragione all’Ato di Enna nei confronti dell’Assoutenti e in base alla quale le tariffe non dovevano essere approvate dai consigli comunali ma dall’Ato perché i poteri dei consigli erano stati delegati dal Commissario. La decisione del tribunale amministrativo non trova fondamento per la commissione tributaria di Messina. La prima che in Sicilia si è pronunciata dopo la controversa sentenza del Tar di Catania.
Lo ha reso noto l’associazione consumatori siciliani, presieduta da Nicola Calabria. Calabria spiega che “non è certamente conforme ai principi generali dell’ordinamento che l’Ente comunale deleghi alle società d’ambito i suoi poteri relativi all’ordinamento dei tributi ed alla disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi”.
Le tariffe dell’Ato 2 non possono essere approvate nemmeno ai sensi dell’art. 238, come spiega Calabria, come invece è stato fatto con la delibera del 10 dicembre 2007 che “va sicuramente ritirata in autotutela onde evitare tutta una serie di reati a carico dei sindaci”. “La Commissione Tributaria di Messina ha chiarito – spiega Nicola Calabria - che il Decreto legislativo 03-04-2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), non è applicabile nella specie perché non ancora in vigore. L’art. 238, comma 6° testé menzionato, infatti, prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto medesimo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali e i soggetti interessati, avrebbe disciplinato con apposito regolamento i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa”.
Questa, per l’Associazione Consumatori, è una vittoria su tutti i fronti, anche su quello giudiziario, di cui l’ATO adesso non può non tenere conto.
25 / 03 / 2008