Corte costituzionale: la Tia è una tassa, non una tariffa La Tariffa di igiene ambientale è una tassa, non una tariffa e quindi la competenza in merito è delle commissioni tributarie escludendo di fatto la competenza dinnanzi al giudice di Patti. Lo ha stabilito con la sentenza n.238 del 24 luglio 2009 la corte costituzionale. “A questo punto – dichiara Nicola Calabria, presidente dell’associazione consumatori siciliani – si ha la certezza giuridica che l’IVA non è assolutamente dovuta sulle bollette e occorre restituirla agli utenti”. Calabria, inoltre, evidenzia che la Corte Costituzionale nella parte finale della sentenza ha stabilito che: “Le sopra indicate caratteristiche strutturali e funzionali della TIA disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo menzionate al punto 7.2.1. e che, pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima. A tale conclusione, del resto, si giunge anche considerando che, tra le possibili interpretazioni della censurata disposizione e dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, deve essere preferita quella che, negando la violazione del secondo comma dell'art. 102 Cost., appare conforme a Costituzione (sulla necessità, in generale, di privilegiare un'interpretazione costituzionalmente orientata, ex plurimis: sentenza n. 308 del 2008, ordinanze n. 146 e n. 117 del 2009). Le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA, dunque, hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie, ad opera della disposizione denunciata, rispetta l'evocato parametro costituzionale”.
Sicuramente questa sentenza inciderà sulle bollette TIA finora emesse dall’ATO 1 e dall’ATO2, ma anche da altri ATO in Silia. “La Corte Costituzionale non ha fatto altro” ha dichiarato Nicola Calabria “che stabilire un principio che tutti sapevamo ovvero che la TIA è una tassa e non una tariffa. Adesso ci auguriamo che i vari ATO ne prendano atto e detraggano l’IVA dalle fatture, onde evitare il contenzioso per il rimborso”.
“Comunque resteremo vigili a che non ci siano dei colpi di mano” conclude Calabria “sui risultati ottenuti finora a tutti i livelli giurisdizionali, affinché a qualcuno non venga in mente di beffare i cittadini”.
31 / 07 / 2009
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