Caccia: il Tar dà lo stop alla stagione venatoria

Fino al prossimo 1 ottobre la caccia in Sicilia sarà sospesa. Stop alle doppiette. Lo ha stabilito il Tar di Palermo che ha così accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste. Secondo il tribunale amministrativo la riapertura della caccia al primo settembre è da ritenersi illegittima. Disposta anche l’assenza di attività venatoria a febbraio e la chiusura della caccia al coniglio.

Il Tar ha così accolto il ricorso presentato da Legambiente Sicilia, Lipu e Wwf con il patrocinio degli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice del foro di Palermo contro il calendario venatorio 2018/2019 emanato ad agosto dall’assessore regionale all’agricoltura Edy Bandiera in contrasto con il parere dell’Ispra.

I punti più importanti sono: l’illegittimità della preapertura del primo settembre, con conseguente chiusura della caccia sino al primo ottobre per gli uccelli e la piccola selvaggina; l’illegittimità della prosecuzione della caccia a febbraio del 2019; la chiusura della caccia al coniglio per l’intera stagione; il valore del parere dell’Ispra, disatteso immotivatamente dalla reginoe.

Il Tar di Palermo, nel richiamare la giurisprudenza del consiglio di Stato sul rispetto del parere dell’Ispra e per la prima volta anche quella della corte dei conti sul danno erariale conseguente all’illegittimo prelievo venatorio di fauna selvatica ha evidenziato la mancanza di dati scientifici aggiornati in base ai quali la regione avrebbe dovuto disciplinare la caccia in Sicilia.

Legambiente, LIPU e WWF chiedono all’assessore Bandiera l’immediata esecuzione della decisione del TAR per evitare ulteriori e irreparabili danni al patrimonio faunistico e l’emanazione di immediate disposizioni ai corpi di polizia e vigilanza per il rispetto dei nuovi divieti. Da domani, infatti, chiunque venisse sorpreso nell’esercizio di attività venatoria ovvero di porto di fucili da caccia sarebbe punibile per il reato di esercizio venatorio in periodo di divieto ai sensi dell’art. 30 della legge n. 157/1992, punito con l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda fino a euro 2.582,00 ed il sequestro delle armi e della fauna eventualmente abbattuta.

 

 

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